MondoScienza

Reply
consiglio superiore della magistratura
view post Posted on 7/12/2006, 19:44Quote
Avatar

Il Professore

Group: Member
Posts: 2825
Location: Blowjob City


Status: Offline: ultima azione eseguita il 25/12/2009, 15:16


Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) è l'organo di autogoverno della Magistratura; tramite la previsione del CSM i costituenti hanno teso a garantire l'autonomia della magistratura dagli altri poteri dello stato.

Il Consiglio è un Organo Costituzionale in quanto previsto dalla Costituzione italiana negli articoli 104, 105, 106 e 107. Viene nominato per la prima volta all'articolo 4 della legge 511 del 1907, che lo istituisce presso il ministero della Giustizia, sostanzialmente come organo consultivo, e amministrativo riguardo alle nomine di alcune cariche entro la magistratura. Pochi mesi dopo, il governo Giolitti firma la legge 689 dello stesso anno nel quale definisce e inquadra il nuovo organo creato dal niente, anche se ovviamente, agendo la magistratura in nome del Re, i suoi componenti si configurano sostanzialmente come dipendenti del governo. Le sue funzioni rimasero grossomodo invariate fino alla costituzione Repubblicana, che ne trasformava radicalmente i poteri da organo consultivo-amministrativo presso un ministero, ad organo di auto-governo della Magistratura, che oggi ha sede a Palazzo dei Marescialli a Roma, in Piazza dell'Indipendenza 6.

Funzioni

Le funzioni di autogoverno del Consiglio Superiore della Magistratura si esplicano concretamente con la competenza del CSM, rispetto ai Magistrati, di:

assumere (sempre tramite concorso pubblico);
assegnare ad un incarico;
promuovere;
trasferire;
infliggere sanzioni disciplinari.

Composizione

Il Consiglio Superiore della Magitratura è presieduto dal Presidente della Repubblica che vi partecipa di diritto.
Con uguale diritto ne fanno parte anche il Primo Presidente e il Procuratore della Corte di Cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per i 2/3 da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti a tutte le componenti della magistratura (membri togati) e per 1/3 dal Parlamento riunito in seduta comune tra i professori universitari in materie giuridiche e avvocati che esercitano la professione da almeno quindici anni (membri laici). Con la presenza di questi ultimi i costituenti vollero impedire che l'autonomia e l'indipendenza della magistratura si trasformasse nella creazione di una specie di casta separata da tutti i poteri dello Stato e gelosa dei suoi privilegi. La stessa ragione ha spinto ad attribuire la presidenza del collegio al Capo dello Stato, anche se bisogna aggiungere che tale presidenza ha prevalente carattere formale e simbolico, visto che il CSM elegge, tra i membri laici, un vicepresidente che svolge concretamente tutti i compiti connessi alla presidenza del collegio.
La costituzione non stabilisce direttamente quanti devono essere i componenti del CSM ma si limita a stabilirne la composizione percentuale. Nel 2002 è stata approvata una riforma della composizione del CSM e delle modalità di elezione (legge 44/2002). Attualmente i membri togati sono 16 e quelli laici sono 8. Il CSM è complessivamente composto da 27 membri.
La carica elettiva ha la durata di 4 anni ed è incompatibile con quella di parlamentare o di consigliere regionale.


Ruolo politico

Consiglio Superiore della MagistraturaIl Consiglio Superiore della Magistratura non è titolare di funzioni di indirizzo politico e quindi non svolge alcun ruolo politico, propriamente inteso. Ed invero, il C.S.M. non fissa e non persegue obiettivi politici, ma è titolare, per Costituzione, della funzione di governare l'ordine giudiziario, di cui tutela l'autonomia e l'indipendenza. Peraltro, il C.S.M. è stato accusato da alcuni esponenti politici di esercitare un ruolo che la Costituzione non gli assegnerebbe, estendendo i propri poteri fino a farli entrare in conflitto con quelli di Parlamento e Governo.

La critica si indirizza soprattutto su due tipologie di atti del CSM:

Le cosiddette pratiche a tutela con cui il CSM interviene per difendere taluni magistrati sottoposti a critiche, considerate ingiuste, per la loro attività giudiziaria. In alcuni casi il CSM è intervenuto anche a seguito di prese di posizione di membri del parlamento e del governo suscitando polemiche sull'opportunità di sindacare l'opinione di parlamentari e ministri.

I pareri, formulati anche senza richiesta, relativi a progetti di legge al vaglio delle assemblee legislative. Per lo più nel corso della XIV Legislatura tali pareri furono di sostanziale bocciatura dell'attività legislativa, suscitando le vive reazioni del governo e dei parlamentari della coalizione di maggioranza. In particolare sì sostenne che tale attività sarebbe contraria alle previsioni della Costituzione e costituirebbe prova della volontà del CSM di imporsi come una "terza camera".

Singoli componenti del CSM e l'associazione nazionale magistrati sono più volte intervenuti a difesa delle attribuzioni del Consiglio.

Ed invero, quanto alle cd. pratiche a tutela, altri osservano che, nel nostro ordinamento, se ogni cittadino è titolare del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e, quindi, anche di sottoporre a critica i provvedimenti giudiziari, non è tuttavia ammissibile che tale critica trasmodi nella delegittimazione del singolo magistrato che ha emesso il provvedimento. In tale contesto, pertanto, pienamente legittimo, oltre che opportuno, appare l'intervento dell'organo di autogoverno che, ed al di là della pur doverosa tutela dell'onorabilità del singolo magistrato oggetto della censura, tende a riaffermare il principio costituzionale dell'autonomia e dell'indipendenza della Magistratura nel suo insieme. Al riguardo, inoltre, va detto che il regolamento interno del C.S.M., che porta la firma del Presidente della Repubblica, prevede esplicitamente le pratiche a tutela.

Quanto poi alla critica concernente la facoltà per il C.S.M. di esprimere pareri in ordine all'attività legislativa del Parlamento, bisogna notare che la legge istitutiva del Consiglio Superiore della Magistratura (L. 24 marzo 1958, n.195) prevede espressamente che il Consiglio dà pareri al Ministro, sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie. E del resto, si tratterebbe di un'attività doverosa del C.S.M., il quale, secondo detta tesi, è tenuto ad esprimere il parere al Ministro della Giustizia perché questi, qualora lo ritenga, ne tenga conto nella sua interlocuzione con il Parlamento.





image
image

 
P_MSG P_EMAIL Top
0 replies since 7/12/2006, 19:44
 
Reply

load
Fast reply

 
 
 

Enable emoticons
Clickable Smilies
Show All


Nickname:      Email: